PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PRESENTATE DALLA LEGA SUD AUSONIA

REFERENDUM COSTITUENTE PER L'ISTITUZIONE DEL PARLAMENTO DI AUSONIA
MINISTERO PER LA QUESTIONE MERIDIONALE
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L'ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BENEVENTO
"LEGGE PER L’APERTURA E LA CONDUZIONE DI CASE D’APPUNTAMENTO ALTRIMENTI DETTE CASE DELL’AMORE"

REFERENDUM COSTITUENTE
PER L'ISTITUZIONE DEL PARLAMENTO DI AUSONIA

Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 4 marzo 2000 n°59

ARTICOLO 1

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge Costituzionale, è indetto un referendum costituente tra i cittadini residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (limitatamente alle provincie di Latina e Frosinone), Molise, Puglia e Sicilia, che costituiscono l'Ausonia, avente il seguente quesito: "Volete voi che l'Ausonia costituita dalle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (limitatamente alle provincie di Latina e Frosinone), Molise, Puglia e Sicilia, abbia un Parlamento Autonomo con competenza esclusiva in materia di:
* Fiscalità generale, imposte e tasse;
* Previdenza e pensioni;
* Ordine pubblico e sicurezza interna;
* Politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;
* Istruzione pubblica;
* Sanità;
* Gestione patrimonio naturale, archeologico, storico, artistico;
* Rapporti istituzionali con l'Unione Europea?"

2. Hanno diritto di partecipare al referendum, tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle regioni di cui al comma 1 da almeno quattro anni alla data del referendum stesso.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del Referendum Costituente.

ARTICOLO 2

1. A seguito dell'esito positivo del Referendum costituente di cui all'art. 1 è istituito il Parlamento di Ausonia.

2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e province a Statuto speciale, il Parlamento ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
* Fiscalità generale, imposte e tasse;
* Previdenza e pensioni;
* Ordine pubblico e sicurezza interna;
* Politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;
* Istruzione pubblica;
* Sanità;
* Gestione patrimonio naturale, archeologico, storico, artistico;
* Rapporti istituzionali con l'Unione Europea.

3. Il Parlamento ha diritto di veto sulle leggi emanate dal Parlamento italiano nelle materie che sono di competenza delle Regioni che compongono l'Ausonia, ai sensi della Costituzione italiana.

ARTICOLO 3

1. Nella sua prima composizione, il Parlamento di Ausonia è formato da centoventi membri, eletti a suffragio universale, diretto e con metodo proporzionale, conseguentemente il numero dei componenti della Camera dei Deputati è diminuito di ottanta unità e quello dei componenti del Senato della Repubblica di quaranta unità.

2. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni residenti in una delle Regioni di cui all'articolo 1 da almeno quattro anni alla data delle elezioni.

Sign for REFERENDUM PER UN PARLAMENTO MERIDIONALE


MINISTERO PER LA QUESTIONE MERIDIONALE

Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 4 marzo 2000 n°59

ART. 1 - ISTITUZIONE

E' istituito il Ministero per la Questione Meridionale.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Lo scopo operativo del "Ministero per la Questione Meridionale" è quello di avviare tutte le iniziative e tutte le procedure legislative, amministrative, fiscali, finanziare, ordinarie e straordinarie atte a garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dagli Atti e dai Trattati europei con le prescrizioni ed i vincoli già sanciti dalla Legge 30 dicembre 1989, n° 439 ("Carta Europea dell'Autonomia Locale").

2. Per rispondere alle esigenze delle collettività locali nella definizione delle strutture amministrative di cui intendono dotarsi, il Ministero per la Questione Meridionale predispone, entro e non oltre un anno dalla sua istituzione, una proposta articolata d'intervento normativo volta a ridistribuire le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato presenti nei territori del meridione alle Regioni, Province e Comuni, unitamente alle risorse umane, finanziarie, strutturali e strumentali. La normativa prevede:
* Modifiche strutturali all'organizzazione del governo della Repubblica prevedendo la soppressione delle agenzie e degli uffici territoriali di Governo e con particolare riferimento alle prefetture ed alle Agenzie fiscali;
* Nuovi criteri di nomina dei commissari di governo;
* L'esercizio delle funzioni necessarie per la preparazione del referendum consultivo per l'istituzione del Parlamento di Ausonia;

3. Nei Ministeri interessati, nelle Regioni, nelle Provincie e nei Comuni restano bloccate le assunzioni fino alla piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, fatto salvo il turn-over.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del Ministero con le risorse umane e strutturali sono a carico del Bilancio dello Stato.

ART. 4 - CESSAZIONE

1. Il Ministero per la Questione Meridionale cesserà di esistere nel momento in cui diventerà operativo il Parlamento di Ausonia.



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L'ISTITUZIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BENEVENTO

Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 18 luglio 2002 N° 167

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE REDATTO IN ARTICOLI, IN BASE AL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA PREVISTO E GARANTITO DALL'ART.71, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.352 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DELLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO):

"MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO E AD ALTRE PROVINCE DELLO STATUTO D'AUTONOMIA PROVINCIALE "

ARTICOLO 1

L'articolo 115 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:

"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà".

ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:

"Articolo 115-bis"

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.

2. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province, le Città metropolitane e lo Stato.

3. Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati Statuti di autonomia provinciale.

4. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane o alle Province, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

5. Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni non sono sottoposti, né sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito".

ARTICOLO 3

Dopo l'art. 116 della Costituzione viene inserito il seguente

"Articolo 116-bis"

"Alla Provincia di Benevento sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui al successivo articolo 117-bis, secondo uno Statuto provinciale di autonomia adottato con legge costituzionale".

ARTICOLO 4

L'articolo 117 della Costituzione è così modificato:

1. "Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Province con uno Statuto di autonomia provinciale e Province con Statuto ordinario.

2. Nei confronti delle Province nelle quali vige lo Statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto della competenze provinciali, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;

3) regolamentazione dell'ordinamento degli Enti preposti alla. erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero.

4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dì carattere regionale;

5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale."

ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 117 della Costituzione viene inserito il seguente:

"Articolo 117-bis"

1. Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:

1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;

2) toponomastica provinciale;

3) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;

5) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

6) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;

8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;

9) usi civici;

10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;

11) artigianato;

12) edilizia comunque sovvenzionata;

13) porti lacuali;

14) fiere e mercati;

15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;

16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

17) caccia e pesca;

18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;

22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fítopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualifìcazione dei lavoratori disoccupati;

26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

27) assistenza e beneficenza pubblica;

28) scuola materna;

29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Provincie hanno competenza legislativa;

30) edilizia scolastica;

31) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e dì specializzazione;

32) polizia locale urbana e rurale;

33) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

34) commercio;

35) apprendistato e lavoro;

36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;

37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;

38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

39) esercizi pubblici;

40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;

42) servizi antincendi;

43) sviluppo della cooperazione.

2. Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui sopra, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale e, comunque, non inferiore al 60% del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'I.V.A. interna per la quale la devoluzione è di 7/10 del gettito e dell'I.V.A. per l'importazione per la quale la devoluzione è pari ai 4/10, è attribuito alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di 90 giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti Uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"

ARTICOLO 6

E' introdotto nella Costituzione il seguente:

"Art.117 -ter"

1. "La Regione emana norme legislative per le seguenti materie nelle Provincie nelle quali non vige lo Statuto di autonomia provinciale:

1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

2) circoscrizioni comunali;

3) polizia locale urbana e rurale;

4) fiere e mercati;

5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

6) istruzione artigiana professionale e assistenza scolastica;

7) musei e biblioteche di enti locali,

8) urbanistica;

9) turismo ed industria alberghiera;

10) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

12) navigazione e porti lacuali;

13) acque minerali e termali;

14) cave e torbiere;

15) caccia;

16) pesca nelle acque interne;

17) agricoltura e foreste;

18) artigianato;

19) altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

ARTICOLO 7

E' abrogato l'art. 128 della Costituzione.

ARTICOLO 8

E' abrogato l'art. 129 della Costituzione.

ARTICOLO 9

E' abrogato l'art. 130 della Costituzione.

ARTICOLO 10

Dopo l'art. 133 della Costituzione, viene inserito il seguente

"Art. 133-bis"

1. "L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto dalla Costituzione, art. 71 - comma secondo. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo ed economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto d'autonomia provinciale.

2. Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la quale si chiede uno Statuto di autonomia provinciale devono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del progetto di legge sulla Gazzetta Ufficiale inviare, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'art. 50 Costituzione, al ramo dei Parlamento al quale il progetto di legge è stato presentato, il loro parere che è obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini".


I sottoscritti cittadini italiani elettori, ai sensi dell’art.71 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 7, 48 e 49 della legge 25 maggio 1970 n° 352 presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

"LEGGE PER L’APERTURA E LA CONDUZIONE DI
CASE D’APPUNTAMENTO ALTRIMENTI DETTE CASE DELL’AMORE"

Iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" del 14 marzo2000 N° 153

ART.1 — Ai cittadini italiani è concessa la facoltà di adibire immobili a luogo d’appuntamento con donne o uomini che vogliono prostituirsi nelle modalità, forme e limitazioni stabilite dagli articoli seguenti. L’esercizio di tale attività rientra nella categoria di azienda fornitrice di servizi.

ART.2 — Gli immobili da adibire a tale attività aziendale devono essere posizionati in zone isolate o in quartieri composti da soli uffici o comunque ad almeno trecento metri da abitazioni civili. In nessun caso è consentito l’esercizio della casa d’appuntamento all’interno dei condomini.

ART.3 — I conduttori e o gli intestatari del suddetto tipo di azienda devono essere cittadini italiani dalla nascita e devono essere residenti nella città in cui si svolge l’attività dell’azienda.

ART.4 — I conduttori dell’attività devono tenere un registro con i dati anagrafici delle addette e degli addetti al servizio di prostituzione, con fotocopia di un documento di identità valido. Tale registro deve essere aggiornato ogni qualvolta un’addetta o un addetto lasci l’azienda, specificando se si tratti di motivi di salute o altro, e ogni qualvolta l’azienda assume una nuova addetta o addetto.

ART.5 — Il registro delle addette e degli addetti alla casa d’appuntamento è pubblico e chiunque può prenderne visione.

ART.6 — E’ fatto divieto a chiunque di adibire alle case d’appuntamento persone contro la loro volontà.

ART.7 — Le addette e gli addetti alla casa d’appuntamento devono inviare alla Procura della Provincia di competenza la loro dichiarazione di volontà di lavorare nell’immobile scelto, firmata in originale e con tutti i dati anagrafici compresa la residenza attuale e quella precedente. Una copia della stessa deve essere allegata al registro pubblico custodito nella azienda conduttrice l’esercizio.

ART.8 — Tariffe e tempi: E’ ammessa una differenziazione tra tariffa diurna (normale) e notturna (aumentata). Le tariffe e i tempi offerti al pubblico devono essere esposti nell’atrio in maniera ben visibile, e devono essere scritte nel carattere

tipografico "Times New Roman" almeno in corpo 24. Le tariffe devono tenere conto delle categorie delle categorie sociali secondo i seguenti criteri: i pensionati hanno diritto, nelle fasce orarie di loro competenza, ad uno sconto del 70% sulla tariffa normale. Allo stesso modo, in fascia oraria lontano dagli orari di apertura degli istituti scolastici, gli studenti tra i diciotto e i ventisei anni hanno diritto ad uno sconto del 50% sulla tariffa normale.

ART.9 — Tassazione: la tariffa applicata deve essere comprensiva di I.V.A. . Il conduttore dovrà emettere regolare fattura nella categoria prestazioni di servizi. Su richiesta del cliente, la fattura può essere sostituita da ricevuta fiscale equivalente.

ART.10 — Controlli sanitari: il conduttore e il titolare devono prevedere un servizio di controllo sanitario nominando un medico di loro fiducia. Le addette e gli addetti devono essere sottoposti a visite mediche complete di analisi del sangue al momento della loro assunzione nell’azienda e in seguito ogni due giorni. I medici incaricati devono provvedere agli esami clinici atti a rivelare sintomatologie veneree o contagiose di qualsiasi tipo. Al momento della verifica di tali sintomatologie, il medico, il conduttore, il titolare e gli addetti sono tenuti a darne notizia per via telegrafica nello stesso giorno all’autorità sanitaria. Gli addetti o le addette che ne sono affetti devono smettere immediatamente le loro prestazioni nell’azienda.

ART.11 — E’ fatto divieto assoluto e inderogabile a chiunque sia affetto da sieropositività o altre sintomatologie veneree di accedere alle aziende per l’esercizio di case di appuntamento.

ART.12 — Penalità: le contravvenzioni agli articoli 2,3,4, e 5 sono punite con la chiusura immediata e definitiva dell’esercizio.

La contravvenzione all’art.6 rientra nei casi di sequestro di persona con l’aggravante della riduzione in schiavitù e ratto a fine di libidine, da applicare sia al conduttore che al titolare dell’esercizio.

La contravvenzione all’art.7 prevede sia per il conduttore che per il titolare dell’esercizio, l’arresto immediato e le pene previste come al punto precedente.

La contravvenzione all’art.8 prevede una multa di Lit. 50 milioni da scontarsi entro i tre mesi successivi alla condanna, non in valuta ma in prestazioni gratuite dell’azienda a pensionati e studenti, a tariffa diurna scontata come previsto dall’art.8. Le prestazioni dovranno essere controfirmate sulle ricevute fiscali dagli usufruenti, per la verifica che gli agenti dell’autorità giudiziaria dovranno operare giornalmente. La contravvenzione all’art.9 rientra nei casi previsti dalla normativa fiscale in vigore.

La contravvenzione all’art.10 prevede la chiusura immediata e definitiva dell’azienda, l’arresto immediato del conduttore, del titolare, dell’addetta o dell’addetto oggetto dell’esame, del medico che ha ordinato gli esami e l’imputazione per i reati relativi alle mancate profilassi sanitarie. La contravvenzione all’art.11 rientra nei casi di reato per tentato omicidio plurimo.

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