- Art.
1
FINALITA
DEL MOVIMENTO LEGA SUD
- Movimento
Politico Lega Sud, che in seguito verrà indicato come Movimento,
ha per finalità la pacifica trasformazione, attraverso metodi
di lotta politica democratica ed elettorale, dello Stato Italiano
in un moderno Stato federale.
Lo Stato dovrà essere espressione
delle aspirazioni del popolo per lo sviluppo sociale, delle sue caratteristiche
etniche, culturali e storiche, lo Stato dovrà provvedere perchè
tutti i suoi cittadini possano godere parimenti dello stesso grado
di libertà di istruzione e accesso al benessere e alla gestione
della cosa pubblica.
Lo Stato dovrà tendere a conquistare
e mantenere pacificamente una posizione di effettiva parità
per se e per i suoi cittadini nei confronti degli altri popoli
e delle altre nazioni del mondo, in collaborazione prioritaria, con
Il modo che il popolo deciderà, con le altre nazioni europee.
- Art.2
COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO
- Il
Movimento Politico Lega Sud è costituito dalle seguenti Sezioni
Regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia. Le sezioni regionali vengono divise In
sezioni provinciali e comunali.
Il Movimento, tramite quanto viene
previsto dal Regolamento, potrà deliberare l'istituzione di
altre sezioni o incorporare altre forze o movimenti politici in nuove
sezioni, purchè accettano integralmente lo Statuto e
Il Regolamento.
Il Movimento potrà con i metodi
previsti dal Regolamento, aderire ad organismi internazionali che
abbiano le medesime finalità politiche e simili metodologie
di lotta politica.
- Art.3
SIMBOLO DEL MOVIMENTO
- Il
Movimento Politico Lega Sud si dota del simbolo costituito dallimmagine
stilizzata di Federico II di Svevia, ispirato allimmagine della
statua di marmo scolpita da Emanuele Caggiano e custodita nel Palazzo
Reale di Napoli.
Tale simbolo è patrimonio culturale
comune al Movimento e contraddistinguerà I singoli militanti
e le sezioni In tutte le manifestazioni pubbliche e politiche.
Tale simbolo potrà essere contrassegnato
dalla scritta Lega Sud ed eventuali varianti ed aggiunte approvate
specificatamente dal Consiglio ed autorizzate per iscritto dal rappresentante
legale del Movimento per partecipare, secondo quanto previsto dalla
legge, alle competizioni elettorali.
- Art.
4
PROPRIETA DEL SIMBOLO E
DEL NOME
- Il
Movimento è proprietario del Simbolo e delle denominazioni
'Lega Sud', 'Lega Sud Italia Federale', 'Movimento Federalista Lega
Sud', 'Movimento Federalista Lega Sud Italia', 'Movimento Federale
Lega Sud','Movimento Lega Sud', 'Lega Sud Italia' e di tutte le denominazioni
che potranno assumere le sue sezioni, circoli culturali ed espressioni
elettorali.
- Art.
5
SEDI E SEZIONI DEL MOVIMENTO
- Ogni
Sezione del Movimento avrà sede e territorio di competenza
secondo quanto stabilito dal Consiglio, in mancanza di delibere specifiche
avrà luogo nel capoluogo regionale e per territorio quello
regionale amministrativo attualmente definito dalle leggi In vigore.
I diritti e le rappresentanze saranno
valide solo se appositamente approvate dal Consiglio Federale.
- Art.
6
SCIOGLIMENTO DEL MOVIMENTO
- Lo
scioglimento del Movimento potrà essere deliberato dal Congresso,
ordinario o straordinario, con la maggioranza del quattro quinti degli
aventi diritto al voto. In caso di scioglimento Il patrimonio del
Movimento sarà suddiviso proporzionalmente in base ai voti
ricevuti dalle sezioni nelle ultime competizioni elettorali politiche
o europee nel proprio territorio di competenza.
- La
valutazione del patrimonio, in caso di contestazione, potrà
essere affidato ad un collegio peritale nominato dal presidente dell'Ordine
del Dottori Commercialisti del capoluogo di Regione dove il Movimento
avrà ottenuto Il maggior numero del voti alla più recente
competizione elettorale politica od europea.
- Art.
7
ORGANISMI DEL MOVIMENTO
- Sono
Organi del Movimento: Il Congresso Federale, o Congresso, il Consiglio
Federale, o Consiglio, il Segretario Federale, il Presidente Federale,
il Segretario Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori
dei conti e Il Collegio Federale dei Probiviri.
ART.
8
CONGRESSO FEDERALE
Il Congresso
Federale è l'organo di rappresentanza di tutti gli associate
al Movimento Lega Sud.
Il Congresso Federale
stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento e si riunisce
ordinariamente ogni tre anni nel territorio nazionale in luogo e data
stabiliti dal Segretario Federale, oppure straordinariamente, con richiesta
della maggioranza degli aventi diritto al voto o su richiesta del Consiglio
Federale.
Partecipano al Congresso,
con diritto di parola e di voto, i delegati delle sezioni regionali,
i membri del Consiglio, il Presidente, il Segretario.
Possono essere ammessi
a discussione e votazione al Congresso i documenti presentati da:
- il Presidente Federale
- il Segretario Federale
- il Consiglio Federale
- le Sezioni Regionali
-
più del 10 per cento degli aventi diritto al voto.
ART.
9
ELEZIONI
Il Congresso
elegge:
- il Segretario Federale
- il Presidente Federale
- i membri suppletivi
del Consiglio Federale
- il Collegio Federale
del Probiviri
- il
Collegio Federale del Revisori del Conti
ART.
10
REGOLAMENTO
E DELEGATI AL CONGRESSO
Il Congresso
è regolato dal Consiglio Federale.
Ogni delegato può
rappresentare soltanto un'altro delegato oltre a se stesso.
Sono delegati al Congresso
Federale:
il Presidente Federale,
il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i segretari
delle Sezioni Regionali più un delegato regionale ogni due punti
percentuali sull'ammontare totale dei voti ottenuti dal Movimento alle
ultime elezioni politiche o europee nella regione di appartenenza, i
soci fondatori che hanno sottoscritto il presente statuto, i parlamentari
del Movimento, tutti con un solo voto di rappresentanza ove ne abbiano
motivo per più di una carica o diritto e purché siano
regolarmente in possesso di tessera valida di appartenenza al Movimento.
Al
di fuori del Congresso i soci fondatori sono equiparati ad ogni qualsiasi
altro tesserato.
ART.
11
CONSIGLIO
FEDERALE
Il Consiglio
Federale provvede all'azione politica e organizzativa del Movimento.
Il Consiglio Federale
è composto da: il Presidente Federale, il Segretario Federale,
i segretari delle Sezioni Regionali, il Segretario Amministrativo Federale,
gli eletti dal Congresso Federale in misura pari al numero delle Sezioni
Regionali ed estere esistenti al momento dell'ultimo congresso.
Il Consiglio Federale
delibera a maggioranza semplice ed è convocato su richiesta di
almeno uno dei seguenti soggetti: il Presidente Federale, il Segretario
Federale, almeno tre Consiglieri.
In
caso di votazione con risultato pari il voto del Segretario Federale
varrà il doppio.
ART.
12
COMPETENZE
DEL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio
Federale ha competenza su:
- bilancio, consuntivo
e preventivo
- decadenza dei suoi
componenti
- regolamenti del
Movimento e del Congresso
- quote associative
- gestione finanziaria
- tutto quanto non
espressamente di competenza di altri organi del Movimento
- attuazione dello
Statuto
- gestione ordinaria
e straordinaria del Movimento
-nomina
del Segretario Amministrativo Federale
ART.
13
IL
SEGRETARIO FEDERALE
Il Segretario
Federale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento di fronte
a terzi e in giudizio. Coordina e sovrintende tutti gli Organi del movimento.
È eletto dal Congresso. Su delibera del Consiglio delega terzi
a rappresentare il Movimento in compiti specifici. Riscuote i finanziamenti
pubblici al Movimento ed i rimborsi elettorali. Per dimissioni, allontanamento
e decesso viene sostituito nelle sue funzioni dal Presidente ed entro
trenta giorni viene rieletto dal Consiglio in attesa del prossimo Congresso,
che dovrà essere tenuto straordinariamente entro il 180esimo
giorno dalla nomina nel caso non venga a cadere naturalmente entro un
anno dalla data di sostituzione.
ART.
14
IL
PRESIDENTE FEDERALE
Il Presidente
Federale presiede il Congresso. Sostituisce il Segretario nei casi previsti
dall'articolo 13 e media fra gli organi del Movimento in caso di controversia.
ART.
15
ECONOMIA DEL
MOVIMENTO
Il Movimento
Lega Sud non ha fini di lucro. Il patrimonio del Movimento è
unico ed indivisibile ed è liberamente disponibile per le finalità
politiche che saranno ritenute più opportune purché conformi
allo statuto.
Il patrimonio è
composto da:
- beni mobili ed immobili
acquistati o pervenuti al Movimento o alle sue sezioni
- i fondi di riserva
e avanzi di bilancio.
Il Movimento potrà
disporre delle seguenti entrate:
- quote di tesseramento
- utile residuo da
manifestazioni
- finanziamenti, lasciti
e donazioni
- contributi e rimborsi
statali
- proventi da attività
editoriali e sottoscrizioni
- qualsiasi altra
entrata prevista e consentita dalla legge.
Queste entrate andranno
a costituire il fondo del Movimento a disposizione del Segretario Federale
secondo quanto stabilito dal Consiglio, amministrate dal Segretario
Amministrativo e controllate dal Collegio del Revisori dei conti.
Le risorse residue
dall'attività politica ed amministrativa nazionale saranno ripartite
fra le sezioni regionali in proporzione ai voti ottenuti nelle ultime
elezioni politiche od europee.
I
rimborsi dello Stato per le elezioni amministrative saranno ripartiti
nella misura del 50 per cento a disposizione delle Sezioni regionali,
in riparto proporzionale dei voti ottenuti, e del 50 per cento a disposizione
delle entrate generali del Movimento.
ART.
16
AMMINISTRAZIONE
DEL MOVIMENTO
Allo scopo
di utilizzare convenientemente il patrimonio del Movimento viene eletto
il Segretario Amministrativo Federale, carica che può essere
revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale. Il Segretario
Amministrativo Federale può:
- gestire conti correnti
e depositi bancari e postali su tutto il territorio dell'Unione Europea
- sottoscrivere contratti
e mandati di pagamento
- assumere, gestire
e licenziare personale
- stipulare e gestire
contratti di collaborazione
- incassare somme
a qualsiasi titolo destinate al movimento con la sola esclusione di
quelle spettanti al Segretario federale
- gestire la contabilità
generale del Movimento, tenere i libri contabili, stendere i bilanci
e provvedere agli adempimenti di legge in materia di bilancio e amministrazione
-
delegare i Segretari Regionali a sottoscrivere e stipulare i contratti,
anche di locazione finanziaria e immobiliare, necessaria al funzionamento
delle sedi regionali.
ART.
17
BILANCIO
L'esercizio
finanziario del Movimento si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere
predisposto e presentato entro 45 giorni dalla chiusura e deve essere
approvato dal Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione.
Il
Consiglio provvederà a regolamentare la predisposizione di bilanci
preventivi e verifiche periodiche.
ART.
18
COMPETENZE
ELETTORALI
In occasione
di competizioni elettorali politiche od europee il Consiglio Federale
provvede alla elezione di un Collegio Elettorale composto da cinque
membri che dovranno vagliare i candidati e proporli per l'approvazione
al Consiglio Federale prima di trenta giorni dal termine ultimo di presentazione
delle liste.
Per le competizioni
amministrative regionali, provinciali e comunali, la preparazione delle
liste sarà effettuata a cura delle sezioni regionali, il nominativo
dei candidati dovrà essere corredato di un veritiero curriculum
personale e politico, le ipotesi di accordo in liste locali comuni o
l'indicazione di voto per liste alleate dovranno essere corredate da
apposita relazione completa di tutte le informazioni necessarie ad una
accurata valutazione di merito civile e politico, e il tutto dovrà
essere fatto pervenire, a cura del rappresentante della sezione e prima
di 45 giorni dal termine ultimo della consegna delle liste, al Consiglio
Federale per I'approvazione, pena il disconoscimento della lista e l'eventuale
espulsione dal Movimento del candidato.
In
caso di mancata approvazione della lista ne dovrà essere approntata
un'altra da compilarsi di comune accordo tra i rappresentanti della
Sezione che hanno diritto di voto al Congresso e una commissione di
pari membri nominata dal Consiglio, più il Presidente Federale,
che delibererà a maggioranza semplice.
ART.
19
REGOLAMENTO
DEi GRUPPI
I parlamentari
e i consiglieri del movimento dovranno costituirsi in gruppi ed eleggere
a maggioranza semplice un loro rappresentante entro trenta giorni dall'elezione.
Il rappresentante
di ogni gruppo dovrà riferire al Consiglio federale dell'attività
del gruppo e di ogni singolo eletto.
Per ogni ipotesi di
accordo con altre forze politiche e presentazione di programmi comuni,
nonché l'accettazione nel proprio gruppo di elementi esterni
o la confluenza degli eletti in gruppi misti, dovrà essere richiesto
parere e approvazione preventiva al Consiglio Federale, pena limmediata
sospensione e la successiva espulsione, del rappresentante e dei partecipanti
all'iniziativa, dal Movimento.
In
caso di mancata approvazione del Consiglio, la formulazione di ipotesi
di accordo sarà vincolata alle decisioni di una commissione pari
di membri del gruppo e di rappresentanti del Consiglio, più il
Presidente Federale, che delibererà a maggioranza semplice.
ART.
20
ISCRIZIONI
E REGISTRAZIONE DEI SOCI
Si può
iscrivere al Movimento qualsiasi cittadino maggiorenne della Unione
Europea che si impegni a rispettare il presente statuto e contribuire
a raggiungere le finalità politiche del Movimento.
Il registro del Soci
viene tenuto dal Segretario della Sezione Regionale di appartenenza
territoriale, ripartito nelle varie sezioni locali; Il Segretario Regionale
provvederà ogni sei mesi alla scadenza del 31 gennaio e del 30
luglio di ogni anno a comunicare le liste aggiornate dei soci al Segretario
Amministrativo e inviare le relative quote di tesseramento, previa raccolta
e verifica delle iscrizioni attive presso le Sezioni locali.
La
qualifica di socio si acquisisce dopo almeno due mesi di militanza e
collaborazione attiva al movimento con l'iscrizione nel registro, l'acquisizione
della tessera e il pagamento della quota per l'anno in corso, che verrà
formalizzata su presentazione da parte di due soci in regola con l'iscrizione
che certifichino i requisiti dell'aspirante al presidente della sezione
a cui si vuole appartenere.
ART.21
REGOLAMENTO
DEI SOCI
I soci si
impegnano a partecipare attivamente alla vita del Movimento, godono
del diritto di parola e di voto all'interno del Movimento, nonché
del diritto di accesso alle cariche interne e di rappresentanza politica
e amministrativa.
La qualifica di socio
è incompatibile con l'appartenenza, militanza o associazione
in altre formazioni politiche, partiti o movimenti, associazioni segrete,
occulte, massoniche o lobbistiche.
L'incompatibilità
descritta al comma precedente, nonché la frequentazione e il
fiancheggiamento di associazioni e circoli di tipo mafioso o camorristico,
comporta l'immediata espulsione dal Movimento.
ART.
22
TESSERAMENTO
E QUOTE
L'importo
della quota associativa viene stabilito entro il trenta ottobre di ogni
anno dal Consiglio Federale ed è valido per il periodo 1 gennaio
- 31 dicembre dell'anno successivo. L'importo va versato nelle mani
del segretario della sezione di appartenenza all'atto dell'iscrizione
o nel periodo che va dal primo novembre al 31 gennaio dell'anno di validità.
A
ciascun associato verrà rilasciata una tessera con indicato il
periodo di validità e gli eventuali rinnovi; dopo il 31 gennaio
il mancato rinnovo, che dovrà essere effettuato a cura del titolare
e senza alcun sollecito o preavviso, non permetterà al socio
di partecipare alla vita attiva del Movimento fino alla regolarizzazione.
ART.
23
DECADENZA
DALLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica
di Socio si perde:
- per decesso
- per dimissioni
- per morosità
protrattasi oltre il 31 gennaio dell'anno successive al mancato rinnovo
- per espulsione,
stabilita dal Consiglio Federate dei Probiviri
L'espulsione, oltre
che per i motivi descritti agli articoli 18, 19 e 21, sarà comminata
per i motivi di indegnità e per comportamento dannoso nei confronti
del movimento; intendendosi per indegnità la perdita dei requisiti
morali e di comportamento civile che ne hanno permesso l'associazione,
e per comportamento dannoso gli atti e le omissioni che di fatto compromettano
lI'attività politica o intacchino l'integrità morale e
culturale del Movimento.
L'espulsione viene
proposta dal segretario della sezione di appartenenza del socio di sua
iniziativa, su sollecitazione di altri soci o per iniziativa di un consigliere
federate, con l'obbligo di contemporanea comunicazione al socio di tutti
gli elementi contenuti nella proposta.
Dal momento della
proposta alla decisione del Collegio del Probiviri il socio viene sospeso
per trenta giorni, con o senza facoltà di voto, a discrezione
e con la piena responsabilità di chi la propone.
Entro trenta giorni
il Collegio dovrà esaminare il caso e stabilire l'espulsione
del socio o l'eventuale sua sospensione per sei mesi, con o senza facoltà
di voto, periodo al termine del quale potrà nuovamente riesaminarne
la posizione.
Identica
misura sarà presa nei confronti del proponente nel caso in cui
la richiesta sia stata dolosamente pretestuosa.
ART.
24
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio
Federale del Probiviri è composto da tre membri effettivi e due
supplenti ed è eletto dal Congresso fra i soci; in caso di recesso
di uno dei membri, il suo posto viene occupato dal primo del non eletti.
La carica di membro
effettivo o supplente del Collegio è incompatibile con qualsiasi
altra carica all'interno del Movimento.
Il Collegio del Probiviri
stila il proprio regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio.
Il Collegio dei Probiviri
dovrà accuratamente analizzare il caso sottoposto, eventualmente
ascoltando il socio, e cercare di stabilire la verità dei fatti
anche nel caso di mancata difesa o di intervenute dimissioni.
Il
ricorso sulle decisioni dei Probiviri può essere presentato solo
al Consiglio su richiesta di uno dei membri.
ART.
25
IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio
Federale del Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
e due supplenti ed è eletto dal Congresso fra i soci più
esperti in materia o anche tra non soci purché simpatizzanti
con comprovata esperienza e correttezza professionale; in caso di recesso
di uno del membri, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti.
La carica di membro
effettivo o supplente del Collegio è incompatibile con qualsiasi
altra carica all'interno del Movimento.
Due membri effettivi
del Collegio potranno in qualsiasi momento fare verifiche alla contabilità
del Movimento.
Il Collegio dovrà
stilare una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale
e al bilancio di previsione. Il Collegio potrà inoltre, a sua
discrezione, presentare relazioni al Congresso Federale e al Consiglio
Federale.
Per i tuoi
commneti: legasud@legasud.it
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